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Il codice di condotta per la sicurezza dei piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri

Nov 17, 2023

Aggiornato il 19 agosto 2022

© Corona copyright 2022

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Questa pubblicazione è disponibile all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-the-safety-of-small-fishing-vessels-of-less-than-15m-length -tuta/il-codice-di-buona-pratica-per-la-sicurezza-delle-piccole-navi-da-pescherecci-di-lunghezza-fuori tutto inferiore a 15 metri

Lo scopo di questo Codice di condotta è quello di migliorare la sicurezza nel settore della pesca con lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 15 metri e di aumentare la consapevolezza sulla sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di tali navi.

Il contenuto del Codice è stato oggetto di ampie discussioni con il Gruppo per la sicurezza dell'industria della pesca per supervisionarne lo sviluppo. Se il Codice dovesse essere aggiornato in qualsiasi momento per tenere conto di nuovi requisiti statutari che si applicano alle navi che operano ai sensi del Codice, le organizzazioni coinvolte nello sviluppo del Codice saranno consultate.

1.1.1 Il presente Codice si applica a tutti i pescherecci registrati nel Regno Unito di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 15 metri. Gli viene conferito valore giuridico dai regolamenti sui pescherecci (codici di condotta) del 2017 (SI 2017/943) ed è menzionato nei regolamenti sulla marina mercantile (convenzione sul lavoro nella pesca) del 2018 (SI 2018/1106).

1.1.2 Il presente Codice stabilisce:

1.1.3 Un certificato per pescherecci di piccole dimensioni rimarrà valido fino a cinque anni se:

1.1.4 I requisiti previsti dal Codice sono considerati minimi. Non c'è nulla che impedisca all'armatore o allo skipper di integrare i requisiti dichiarati, a condizione che siano efficaci e rimangano idonei allo scopo. Laddove si possa dimostrare che tecnologie nuove o emergenti possono apportare vantaggi al funzionamento sicuro della nave, l'MCA ne incoraggia la considerazione.

1.1.5 L'Allegato 1 elenca i regolamenti, gli MSN e gli MGN rilevanti per le navi da pesca coperte dal presente Codice (questo elenco è solo a scopo indicativo e i capitani e gli armatori devono garantire di essere a conoscenza di tutte le leggi e le linee guida applicabili).

1.2.1 Ai fini del presente Codice, esistono cinque categorie di pescherecci a seconda dell'età. Questi sono:

1.2.1.1 "Nave esistente" indica una nave da pesca registrata per la prima volta come nave da pesca prima del 16 luglio 2007;

1.2.1.2 "Nuove navi (2007)" indica una nave da pesca registrata per la prima volta come nave da pesca a partire dal 16 luglio 2007;

1.2.1.3 "Nuove navi (2017)" indica una nave da pesca registrata per la prima volta come nave da pesca a partire dal 23 ottobre 2017;

1.2.1.4 "Nuove navi (2018)" indica una nave da pesca in relazione alla quale:

i) il contratto di costruzione o di trasformazione importante è stato stipulato a partire dal 31 dicembre 2018; O

ii) il contratto di costruzione o di importante trasformazione è stato stipulato prima del 31 dicembre 2018 e viene consegnato tre anni o più dopo tale data; O

iii) in assenza di un contratto di costruzione, a partire dal 31 dicembre 2018:

UN. la chiglia è posata, o

B. inizia la costruzione identificabile con una nave specifica, o

C. è iniziato il montaggio comprendente almeno l'1% della massa stimata di tutto il materiale strutturale;

1.2.1.5 "Nuove navi (2021)" indica una nave da pesca in relazione alla quale:

i) la prima registrazione come peschereccio è avvenuta a partire dal 6 settembre 2021 o

ii) la nave è stata precedentemente registrata come peschereccio ma non è stata registrata per un periodo di sei mesi o più e si è iscritta al registro a partire dal 6 settembre 2021 come peschereccio nuovamente in base ai requisiti di cui alla sezione 1.5 del presente Codice.